(massima n. 1)
La clausola con la quale si stabilisce nella polizza di assicurazione in quali limiti l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro non fa che precisare l'oggetto del contratto assicurativo senza creare delle limitazioni di responsabilità a favore dell'assicuratore medesimo riguardo il risarcimento del danno assicurato. Tale clausola non rientra perciò tra quelle limitatrici di responsabilità soggetta alla disciplina dell'art. 1341, comma 2, c.c., onde non può dirsi che essa non ha effetto a favore del contraente che l'ha predisposta nelle condizioni generali del contratto (assicuratore) ove non sia pacificamente approvata per iscritto dal contraente per adesione (assicurato).