(massima n. 1)
In tema di misure di prevenzione, non esiste incompatibilitą fra le funzioni di giudice delegato alla procedura di amministrazione dei beni sequestrati, ai sensi dell'art. 2 sexies L. 31 maggio 1965, n. 575, e l'esercizio delle funzioni di componente del collegio che dispone la confisca, in quanto le funzioni di giudice delegato si esauriscono nel semplice coordinamento dell'attivitą di temporanea amministrazione dei beni sottoposti al vincolo, senza alcuna incidenza sul provvedimento ablativo.