(massima n. 1)
Le persone di famiglia del destinatario dell'atto che sono abilitate a ricevere la consegna non sono soltanto i componenti del nucleo familiare in senso stretto legati da uno stabile rapporto di convivenza, ma in genere gli altri parenti (o affini), trattandosi comunque di persone la cui posizione giustifica — in caso di accettazione dell'atto senza esternazione di alcuna riserva — la presunzione di una sollecita consegna di esso al destinatario. A tal fine la consegna ai suddetti parenti può avvenire non solo se essi siano stati rinvenuti nella casa di abitazione del destinatario, ma anche se siano stati trovati nell'ufficio di lui o nel luogo in cui egli esercita l'industria o il commercio, senza che sia richiesta la condizione di essere addetti all'ufficio o all'azienda come per le persone estranee alla famiglia. Ciò perché è dal rapporto di parentela che scaturisce la presunzione della consegna dell'atto al destinatario da parte di chi abbia con il predetto verosimili occasioni di frequenti incontri in uno dei luoghi indicati nell'art. 139 c.p.c., dovendo la validità della notificazione essere esclusa soltanto nella ipotesi in cui il notificando, il quale assuma di non aver ricevuto l'atto, fornisca adeguata dimostrazione che la presenza del familiare era del tutto occasionale e temporanea; dimostrazione per la quale non è sufficiente la sola produzione di certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza.