(massima n. 1)
In assenza del destinatario, la notificazione o presso l'abitazione del destinatario, o presso l'ufficio (o il luogo di esercizio dell'industria o del commercio), in base all'art. 139, secondo comma, c.p.c. può avvenire mediante consegna della copia dell'atto a persona di famiglia convivente che si trovi in uno dei luoghi indicati dalla citata norma, anche se non addetta all'ufficio o all'azienda, in quanto l'appartenenza di essa al nucleo familiare del destinatario, rivelata dal rapporto di convivenza, e l'accettazione a ricevere la copia dell'atto la rendono idonea a curarne la sollecita consegna al destinatario in base ad un rapporto di fiducia, basato sulla solidarietà connessa a questi vincoli familiari e sul dovere giuridico conseguente all'avvenuta accettazione della notifica.