(massima n. 1)
Poiché l'ordine dei luoghi indicati dall'art. 139 c.p.c. primo e sesto comma, per la notifica — se non possibile in mani proprie, ai sensi dell'art. 138 c.p.c. — è in successione preferenziale, soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell'una o nell'altro; se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota.