(massima n. 1)
La sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio giudicante costituisce un requisito indispensabile dell'atto processuale e può essere sostituita (ex art. 132, terzo comma, c.p.c., come novellato dall'art. 6, L. n. 532 del 1977) dalla sottoscrizione del componente più anziano del collegio solo in caso di morte del presidente o di altro suo impedimento, che deve essere assoluto e definitivo ovvero tale da protrarsi per un periodo di tempo indeterminato e di estesa durata, quale non può essere l'assenza dal servizio del magistrato nel periodo feriale. Consegue che la mancata sottoscrizione del presidente perché in ferie comporta la nullità insanabile della sentenza (ex art. 161, primo comma, c.p.c.); né tale vizio è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 288 c.p.c. (e l'illegittimità dell'eventuale ordinanza con cui sia stata corretta la suddetta mancanza di sottoscrizione è censurabile con ricorso per cassazione).