(massima n. 1)
Al difetto del requisito della sottoscrizione del giudice, previsto dal n. 5 dell'art. 132 c.p.c. č equiparata la sottoscrizione illeggibile, allorché nella sentenza non risulti neppure indicato il giudice che l'abbia pronunciata, onde rimanga impedita ogni possibilitā di individuazione del decidente stesso.