(massima n. 1)
La mancata sottoscrizione della sentenza da parte di un magistrato collocato a riposo successivamente alla deliberazione costituisce motivo di nullità della pronuncia ai sensi dell'art. 161 c.p.c., attesa la natura eccezionale della norma di cui all'art. 132 secondo comma stesso codice (a mente della quale, se il giudice non può sottoscrivere la sentenza «per morte o altro impedimento», questa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio), tale, cioè, da non consentire alcuna interpretazione estensiva della locuzione «altro impedimento», che non si realizza, pertanto, con la semplice collocazione a riposo del magistrato tenuto alla sottoscrizione.