(massima n. 1)
Il requisito della sottoscrizione della sentenza da parte del giudice che l'ha pronunciata, la cui mancanza comporta la nullitą insanabile e rilevabile d'ufficio ex art. 161, capoverso, c.p.c., va verificato con riferimento alla «sentenza» completa di motivazione e di dispositivo, con irrilevanza, per quanto concerne le sentenze dei giudici di merito in materia di lavoro, della sussistenza o insussistenza della sottoscrizione del dispositivo letto in udienza, ritualmente inserito in un verbale di cui il segretario d'udienza abbia attestato la regolaritą formale.