(massima n. 1)
L'art. 132, ultimo comma, c.p.c., a norma del quale la sentenza, nel caso di impedimento del presidente, può essere sottoscritta dal giudice più anziano ed, in caso di impedimento dell'estensore, dal presidente soltanto, purché sia fatta menzione nella sentenza dell'impedimento, richiede solo la generica indicazione, prima della firma del presidente o, nel caso che l'impedimento riguardi quest'ultimo, del giudice più anziano, dell'attualità di un ostacolo non di breve durata e non anche la formale attestazione o certificazione amministrativa di tale ostacolo.