(massima n. 1)
La mancanza della data di pubblicazione della sentenza non è causa di nullità (ovvero di inesistenza) della sentenza stessa tutte le volte in cui la cancelleria del tribunale abbia annotato l'avvenuta pubblicazione della sentenza nel registro cronologico, l'abbia altresì trasmessa all'ufficio del registro atti giudiziari, ed abbia, infine, comunicato alle parti costituite l'avvenuto deposito della decisione, così che la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole. La data di pubblicazione della sentenza, difatti, indica il dies a quo per l'impugnazione nel termine indicato dall'art. 327 c.p.c., e non assume, pertanto, rilievo tutte le volte in cui l'impugnazione stessa risulti tempestivamente proposta (a prescindere, ancora, dalla considerazione che, secondo quanto disposto dall'art. 156 c.p.c., le formalità di pubblicazione della sentenza indicate nel primo comma dell'art. 133 stesso codice non sono previste dalla legge a pena di nullità).