(massima n. 1)
La motivazione per relationem ad altre decisioni si può considerare carente o meramente apparente — e come tale censurabile in sede di legittimità — solo quando il decisum si fonda esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per impossibilità di individuare la ratio decidendi. (Nella specie la S.C. ha considerato legittima la motivazione della sentenza impugnata nella quale il giudice aveva fatto esplicito riferimento ad una propria precedente decisione relativa ad una controversia simile a quella attualmente sub iudice sul principale rilievo che il suddetto rinvio non aveva esaurito la motivazione della sentenza nella quale, invece, la relativa ratio decidendi era stata esplicitata in modo chiaro e con specifico riferimento alla fattispecie esaminata).