(massima n. 1)
La trascrizione e condivisione della difesa di una delle parti senza esplicitarne le ragioni non costituisce motivazione della sentenza, ma č sufficiente, affinché si eviti la nullitą della sentenza per mancanza di motivazione che nel recepire gli argomenti della parte il giudice fornisca, anche sinteticamente, le ragioni per le quali la tesi condivisa č preferibile alla tesi avversaria.