(massima n. 1)
È nulla, per carenza del requisito della motivazione (artt. 132 n. 4 e 156, comma secondo c.p.c.), la sentenza contenente l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, delle parti e dei loro difensori, del dispositivo, della data di deliberazione e della sottoscrizione del giudice, ma priva dell'enunciazione delle conclusioni delle parti, dell'esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto ed in diritto della decisione (non enucleabili, nella specie, neanche dal dispositivo).