(massima n. 1)
L'esposizione in sentenza dei fatti di causa non deve necessariamente tradursi nella narrazione completa ed analitica dello svolgimento del processo ed in un particolareggiato resoconto delle deduzioni delle parti, essendo sufficiente che essa riassuma concisamente il contenuto sostanziale della controversia, con l'indicazione che può risultare tanto dall'esposizione del fatto che dalla parte motiva, degli elementi rilevanti per la decisione.