(massima n. 1)
La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce di per sé motivo di nullitą della sentenza, occorrendo a tale fine che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attivitą del giudice nel senso cioč di avere determinato o la mancata pronuncia sulle domande od eccezioni oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati. In particolare, se dalla motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti siano state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale irrilevante ai fini della validitą della sentenza.