(massima n. 1)
L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti e l'inadeguata esposizione dello svolgimento del processo di per sé non costituiscono motivo di nullitą della sentenza, se le omissioni e le carenze espositive non hanno inciso in concreto sul processo decisionale del giudice, determinando una mancata pronunzia sulle domande o eccezioni proposte dalle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia.