(massima n. 2)
Stante l'ordinario regime dell'irrevocabilità e della non impugnabilità dell'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, la pronuncia di tale provvedimento — non suscettibile di rimozione in sede di controllo della sua legittimità né da parte dello stesso giudice che lo ha emesso o da altro che possa essere adito a fini di gravame — determina de jure, e quindi anche a prescindere dalla sua eventuale illegittimità, una situazione che, sul piano dell'effettività del principio dispositivo e dell'osservanza del contraddittorio, è sostanzialmente assimilabile a quella preesistente alla proposizione della domanda ed implica la persistente operatività, ai fini della ripresa del giudizio, del disposto sia dell'art. 99 — non esclusa da tale anteatta proposizione — sia dell'art. 101 c.p.c. — non essendo consentito, per la suddetta espressa previsione di legge, il recupero dell'originaria notificazione — cui deve darsi rinnovata applicazione con l'atto di riassunzione: con l'unica differenza che, trattandosi qui di riattivare un procedimento in condizioni di quiescenza e di conservare efficacia ad un segmento di attività processuale che ha già trovato svolgimento, l'atto di impulso di cui la parte è onerata viene assoggettato al suddetto termine di decadenza, decorrente dalla data del provvedimento determinativo delle condizioni suddette (art. 307, comma 1, c.p.c.). Ne consegue che al giudice davanti al quale venga sollevata l'eccezione di estinzione del processo per intempestività della riassunzione della causa cancellata dal ruolo, mentre compete il potere-dovere di verificare la sussistenza del duplice presupposto al quale la norma di previsione ricollega l'effetto estintivo, vale a dire del provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e della inutile scadenza del termine perentorio entro il quale è consentito il suddetto, unico rimedio approntato per rimuovere le conseguenze del provvedimento stesso, non è, invece, consentito indagare se esso sia anche stato legittimamente pronunciato, ostandovi la natura di provvedimento non impugnabile ed irrevocabile.