(massima n. 1)
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, in sentenza, di tutte le parti in causa (nella specie, omessa indicazione degli eredi di una delle parti, deceduta, nonché omessa indicazione della qualità di erede di altra parte costituita) non integra l'ipotesi dell'errore materiale emendabile con la procedura di cui agli artt. 287, 288 c.p.c. tutte le volte che le indicazioni mancanti non siano direttamente ricavabili dalla sentenza stessa (nella specie, totale assenza, nella sentenza impugnata, tanto di riferimenti alla morte di una parte, quando dell'intervenuta successione nel processo degli eredi per la rituale interruzione e riassunzione), ma ciò non comporta alcuna nullità della pronuncia — bensì una mera difficoltà nella sua eseguibilità nei confronti dei soggetti non indicati ed apparentemente pretermessi — qualora l'omissione non si risolva in un autonomo vizio di essa (nella specie, la nullità è stata in concreto esclusa dalla Suprema Corte in relazione ad una vicenda in cui, nel corso del giudizio, si era realizzata sia l'interruzione del processo, sia la sua prosecuzione nei confronti dei successori universali evocati ritualmente in causa con l'atto di riassunzione).