(massima n. 1)
L'omessa indicazione, nella intestazione della sentenza, del nominativo di uno dei giudici che compongono il collegio non č motivo di nullitā della stessa allorché risulti (nel caso di specie dal dispositivo d'udienza) che la decisione č stata adottata dall'organo giudicante regolarmente costituito, non essendo la predetta omissione ostativa al raggiungimento dello scopo dell'atto.