(massima n. 1)
Il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che la relativa documentazione sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito che aveva valorizzato una perizia effettuata in un procedimento penale — al quale l'appellante non aveva partecipato — tenendo presente da un lato l'irripetibilità degli accertamenti all'epoca compiuti e dall'altro che l'appellante neanche nel secondo grado, dopo che tale perizia era già stata posta a base della sentenza di primo grado, non ne aveva contestati, pur avendone la possibilità, metodi e risultati, mediante la produzione di elaborati tecnici e la deduzione di altri mezzi di prova).