(massima n. 1)
I verbali redatti da pubblici ufficiali fanno prova ex art. 2700 c.c. dei fatti che il verbalizzante attesta avvenuti in sua presenza, mentre le altre circostanze che il verbalizzante segnali di avere accertato per averle apprese de relato pur non essendo assistite da fede privilegiata, sono suscettibili di fornire al giudice materiale indiziario soggetto al suo libero apprezzamento.