(massima n. 1)
Non è preclusa la prova testimoniale contro le attestazioni, recepite nei verbali annessi al rapporto della polizia giudiziaria, le quali, assolvendo alla funzione — diversa da quella propria dell'atto pubblico — di informativa all'autorità giudiziaria di una notizia di reato, sono soggette, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c., alla libera valutazione del giudice del merito in relazione alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni dei soggetti verbalizzanti, specie quando esse abbiano la natura di una testimonianza ed esprimano valutazioni, percezioni e sensazioni in ordine alla rappresentazione di un fatto dal quale possano sorgere responsabilità penali; ed, ogni valutazione del giudice del merito in ordine alla rilevanza o meno della prova in concreto è, peraltro, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivata. (Nella fattispecie, relativa all'investimento, da parte di un autocarro — nei confronti del cui autista, proprietario ed assicuratore era instaurata la causa —, del conducente dell'auto sbalzato fuori per l'impatto con l'autotreno che lo precedeva, la corte di merito aveva ricondotto la causa del decesso al traumatismo conseguente al tamponamento, perché la verbalizzazione degli agenti, secondo cui l'investito era ancora in vita al momento degli accertamenti sul posto, giungendo cadavere al pronto soccorso, risultava generica rispetto alle c.t.u. e testimonianze esperite. In applicazione del principio di diritto che precede, la S.C. ha rigettato il ricorso dei parenti del deceduto).