Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1377 del 4 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di presunzioni semplici — le quali vanno distinte sia dalla fictio iuris che dalle presunzioni legali (assolute o relative) — il requisito della concordanza costituisce un elemento non essenziale ma solo eventuale del procedimento logico da cui consegue la presunzione (semplice), dovendo esso riferirsi all'ipotesi di una pluralità di fatti noti utilizzati dal giudice per risalire al fatto ignorato e potendo la presunzione stessa fondarsi anche su di un solo indizio, purché avente caratteristiche di gravità e precisione. L'esistenza di tali caratteristiche, poiché la legge affida la fonte delle presunzioni semplici alla prudenza del giudice, non abbisogna di particolare dimostrazione e deve essere ritenuta in re ipsa, salva la prova dell'illogicità o dell'illegittimità della presunzione formulata dallo stesso giudice. (Nella specie, l'impugnata sentenza — confermata, sul punto, dalla S.C. — aveva tratto dall'entità dell'impresa la presunzione che questa fosse dotata di un'amministrazione operante nel rispetto delle leggi vigenti, onde la corresponsione, per alcuni anni, di integrazioni retributive agli impiegati in c.i.g.s. fosse stata frutto non di trascuratezza ma di una prassi datoriale di maggior favore).

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