(massima n. 1)
Qualora, a fronte di una richiesta di restituzione di somma che si assuma indebitamente erogata, il convenuto non ne contesti la ricezione limitandosi a dedurre la legittimità dell'erogazione stessa, tale comportamento processuale può essere ritenuto idoneo dal giudice di merito, in base al principio del libero convincimento nella valutazione delle risultanze processuali, a dimostrare l'effettività dell'erogazione ai fini di una pronunzia di condanna generica alla restituzione, salva la prova dell'effettivo ammontare della somma da restituirsi, nel separato giudizio sul quantum debeatur.