(massima n. 1)
Il contegno delle parti dal quale, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., il giudice č abilitato a trarre elementi indiziari di giudizio, č solo quello tenuto nel corso del processo, rimanendo, pertanto, ininfluente, ai predetti effetti il comportamento tenuto innanzi al competente ispettorato agrario in sede di tentativo di conciliazione ex art. 46 della legge n. 203 del 1982, previsto come onere a carico di chi intenda proporre in giudizio una domanda relativa a controversia agraria.