(massima n. 1)
L'art. 116 c.p.c. conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti, ed il mancato uso di tale potere non č censurabile in sede di legittimitā, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, allorché il giudice abbia deciso di non utilizzare tale argomento sussidiario, avendo giā acquisito i necessari elementi di prova in base alle risultanze dell'istruttoria.