(massima n. 1)
Il giudice civile può trarre argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., da un documento proveniente dal difensore, formato in altro giudizio, in rapporto al comportamento processuale della parte che non ne abbia contestato il contenuto ; tale comportamento, tuttavia, non può essere posto da solo a fondamento della decisione, ma deve essere valutato insieme all'intero materiale probatorio acquisito al processo, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 2729 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, con riferimento ad un giudizio relativo alla quantificazione dell'assegno divorzile, il giudice potesse desumere argomenti di prova dal comportamento della parte che non aveva contestato le risultanze della comparsa conclusionale depositata in altro giudizio, dalla quale essa risultava possedere un ingente patrimonio immobiliare ).