(massima n. 1)
Le norme (art. 2697 ss.) poste dal libro VI, titolo II del codice civile regolano le materie: a) dell'onere della prova; b) dell'astratta idoneitā di ciascuno dei mezzi in esse presi in considerazione all'assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze; c) della forma che ciascuno di essi deve assumere; non anche la materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi di prova, che č viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c., e la cui erroneitā ridonda quale vizio ex art. 360, primo comma n. 5, c.p.c.