(massima n. 1)
Il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato in materia di liquidazione dell'attivo non č soggetto alla sospensione feriale a norma dell'art. 3 legge n. 742 del 1969, in relazione all'art. 92 dell'Ordinamento giudiziario, né, a fortiori, č soggetto a tale sospensione il successivo termine di venti giorni per il deposito del ricorso dopo la sua notifica previsto dall'art. 369 c.p.c.