(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto, ex art. 111 Cost., nei confronti del decreto con il quale il tribunale respinga la richiesta del fallito di ottenere il sussidio alimentare di cui all'art. 47 legge fall., trattandosi di provvedimento inidoneo a pregiudicare definitivamente ed irreversibilmente la posizione del ricorrente (essendo la relativa istanza legittimamente reiterabile), e soggetto al prudente apprezzamento del giudice del merito, il quale non è chiamato a risolvere una controversia su diritti soggettivi (non attribuendo il citato art. 47 al fallito alcun diritto soggettivo agli alimenti) cui sia ricollegabile un effetto di diritto sostanziale insuscettibile di riesame.