(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il tribunale fallimentare sul presupposto che, in caso di avvicendamento di pił curatori in corso di procedura, il compenso finale di quello che sia stato sostituito va liquidato soltanto a chiusura del fallimento, onde adeguare i compensi ai dati certi dell'attivo realizzato revochi il decreto di liquidazione del compenso precedentemente emanato in favore del curatore poi sostituito non č impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., mancandone i (necessari) presupposti della decisorietą e della definitivitą.