(massima n. 1)
Il provvedimento con cui il tribunale fallimentare, a seguito del reclamo, confermi il decreto con cui il giudice delegato abbia respinto l'istanza del fallito di sospensione del riparto delle attività liquide, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non riguardante il contenuto del piano di riparto, bensì la sua concreta attuazione, la quale costituisce operazione consequenziale e dovuta ma suscettibile — in base all'art. 110, primo comma, legge fall. — di essere dilazionata per ragioni discrezionali, connesse alle esigenze del processo: un provvedimento, quindi, di carattere ordinatorio circa i tempi, le cadenze e i modi del riparto, rimesso all'apprezzamento del giudice, nell'ambito della sua funzione di vigilanza e di direzione della procedura fallimentare, e inidoneo, come tale, a produrre effetti di giudicato sostanziale.