(massima n. 1)
Il decreto pronunciato dal tribunale fallimentare in sede di reclamo avverso il provvedimento del G.D. di autorizzazione alla vendita, che non contenga statuizioni di natura sostanziale né dirima controversie attinenti a diritti soggettivi — e del quale siano denunciate, come nella specie, presunte irregolarità procedurali consumate nella fase finale di liquidazione —, difetta del requisito della decisorietà (attesane l'efficacia contenuta entro i limiti interni alla procedura), e non è, pertanto, suscettibile di impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. Stante l'autonomia di ciascuna fase del processo esecutivo rispetto a quelle che le precedono, difatti, eventuali situazioni invalidanti della fase che si conclude con la vendita sono suscettibili di rilievo solo in quanto impediscano il trasferimento del bene espropriato, atteso che, quali che siano le modalità prescelte dagli organi della procedura — e, quindi, anche nell'ipotesi di vendita con o senza incanto —, chi presenta un'offerta diviene titolare di una semplice aspettativa di fatto, analoga a quella di qualsiasi altro interessato, che, pertanto, non trova, sul piano sostanziale, alcuna giuridica protezione.