(massima n. 1)
In ipotesi di fallimento di un agente di cambio e di richiesta al giudice delegato, da parte dei clienti investitori, della formazione di due masse separate ad opera del commissario liquidatore ai sensi dell'art. 201 T.U. sull'intermediazione finanziaria, non č impugnabile col ricorso straordinario per cassazione il decreto del Tribunale fallimentare confermativo del decreto col quale il giudice delegato abbia dichiarato non luogo a provvedere sulla predetta istanza, rimettendo ogni decisione in merito alla sede di formazione dello stato passivo, atteso che trattasi di provvedimento privo di efficacia decisoria e, come tale, insuscettibile di incidere su posizioni di diritto soggettivo.