(massima n. 1)
Il provvedimento del tribunale fallimentare confermativo del decreto del giudice delegato emesso in funzione del potere amministrativo di direzione e di vigilanza sull'attivitā del curatore, ancorché incidente di riflesso su diritti soggettivi delle parti che hanno rapporto con il fallimento, ha natura ordinatoria e non č suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., mentre le pretese vantate dalle parti stesse nei confronti del fallimento ed in ordine a tali rapporti possono trovare tutela con gli strumenti ed i mezzi che l'ordinamento appresta in sede contenziosa contro l'attivitā negoziale, ove illegittima e lesiva dei diritti dei terzi, compiuta dal curatore quale organo dell'amministrazione fallimentare.