(massima n. 1)
Il provvedimento del tribunale fallimentare confermativo, in sede di ricorso ai sensi dell'art. 36 legge fall., del decreto con il quale il giudice delegato abbia rigettato l'istanza di accertamento della personale responsabilità del curatore per un comportamento di carattere processuale dedotto come pregiudizievole per la massa dei creditori, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111 Cost., essendo privo del carattere della definitività, stante la riproponibilità della questione in sede di approvazione del rendiconto del curatore ex art. 116, legge fall., atteso che il giudizio che si instaura ai sensi di quest'ultima disposizione in caso di mancata approvazione del conto del curatore può avere per oggetto anche l'accertamento delle personali responsabilità del curatore stesso per il compimento di atti che abbiano arrecato pregiudizio alla massa o ai diritti dei singoli creditori.