(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il tribunale, ai sensi dell'art. 121 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dispone la riapertura del fallimento, ha forma e natura sostanziale di sentenza, e, come tale, non essendo né soggetto a gravame, né revocabile, è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione.