(massima n. 1)
Il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con il tribunale fallimentare abbia deciso, ai sensi dell'art. 26 l. fall., il reclamo relativo al decreto di liquidazione delle competenze dovute al legale della curatela fallimentare, possono essere dedotti — quali motivi — oltre agli errores in procedendo soltanto la violazione e falsa applicazione di legge, non essendo invece censurabile la decisione sotto il profilo del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. tranne i casi di motivazione inesistente od apparente che comportano la nullità della sentenza.