(massima n. 1)
Il decreto del tribunale fallimentare che decide il reclamo avverso il provvedimento con il quale il giudice delegato, dopo la omologazione del concordato fallimentare, con assunzione degli obblighi da parte di un terzo, senza liberazione immediata del debitore (art. 137, quarto comma, legge fall.), liquida il compenso dovuto ad un avvocato per l'attivitā svolta a favore del fallimento, in conformitā della proposta di concordato che prevedeva detta facoltā, č impugnabile con ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che incide su di un diritto soggettivo, avente i caratteri della definitivitā e decisorietā. In siffatta ipotesi il fallito č legittimato a proporre il ricorso, in quanto egli č tenuto ad adempiere in luogo del terzo ed č esposto alla risoluzione del concordato ed alla riapertura del fallimento; tuttavia, qualora l'assuntore abbia provveduto a pagare il compenso, non sussiste l'interesse del fallito all'impugnazione, in quanto in questo caso il creditore non puō chiedergli il pagamento della somma liquidata dal g.d., non essendo neppure configurabile il diritto di regresso dell'assuntore nei suoi confronti, dato che egli ha giā adempiuto i suoi obblighi verso quest'ultimo mediante la cessione del proprio patrimonio.