(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo e di amministrazione controllata, il decreto con il quale il tribunale liquida il compenso al commissario giudiziale ha natura decisoria e carattere definitivo, non essendo soggetto a reclamo; ne conseguono, da un lato l'impugnabilitą ai sensi dell'art. 111 Cost. e, dall'altro, la non revocabilitą da parte dell'autoritą giudiziaria che lo ha emesso, la quale ha consumato, con l'adozione del medesimo, il proprio potere decisionale al riguardo.