(massima n. 1)
L'art. 590 c.c., che prevede la possibilitą di convalida delle disposizioni testamentarie nulle ad opera di colui che, conoscendo la causa della nullitą ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato ad essa volontaria esecuzione, non si applica ove manchi del tutto la volontą del testatore e la stessa apparenza di un testamento, ovvero sia certa e valida una volontą testamentaria contraria al testamento che si vorrebbe revocare (e cioč nel caso di testamento revocato).