(massima n. 1)
Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fallimentare, neghi, ad un creditore insinuato — ma non ammesso — al passivo, il diritto di proporre contestazioni a rendiconto predisposto dal curatore rappresenta un provvedimento astrattamente idoneo a produrre effetti sui diritti di detto creditore e, pertanto, è impugnabile per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost. senza che, l'esperibilità del rimedio, rilevi la questione della legittimazione del creditore «non ammesso» a formulare siffatte contestazioni.