(massima n. 1)
Il decreto con il quale il tribunale fallimentare, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 26 legge fallimentare, neghi, ad un creditore insinuato ma non ammesso al passivo, il diritto di proporre contestazioni a rendiconto predisposto dal curatore rappresenta un provvedimento astrattamente idoneo a produrre effetti sui diritti di detto creditore e, pertanto, č impugnabile per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost. senza che, l'esperibilitą del rimedio, rilevi la questione della legittimazione del creditore «non ammesso» a formulare siffatte contestazioni.