(massima n. 1)
In tema di principi costituzionali d'imparzialitą e d'indipendenza del giudice (artt. 25 e 101 Cost.), a meno che il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, che lo ponga nella condizione sostanziale di parte e determini la nullitą della sentenza per violazione del principio nemo iudex in causa propria, l'inosservanza del dovere di astensione, concepito al fine di assicurare l'imparzialitą nei casi previsti dall'art. 51 c.p.c., non produce altro effetto che la possibilitą della ricusazione, senza incidere sulla validitą del provvedimento. (Fattispecie relativa a semplice eccezione e mancata ricusazione del giudice delegato che aveva partecipato, quale relatore, al collegio del tribunale fallimentare su reclami contro i provvedimenti del medesimo giudice).