(massima n. 1)
La fissazione dell'udienza di comparizione delle parti nel periodo feriale, deve ritenersi affetta da nullitą anche nei procedimenti in camera di consiglio di carattere contenzioso, per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della parte nel processo; tale nullitą non si verifica solo qualora le parti si siano costituite senza formulare contestazioni, ovvero quando nell'iter procedimentale i diritti delle parti stesse non risultino comunque pregiudicati in concreto (fattispecie relativa al procedimento conseguente a reclamo ex art. 26 legge fall.).