(massima n. 1)
In sede di reclamo al tribunale fallimentare avverso i provvedimenti del giudice delegato su questioni involgenti diritti soggettivi, l'osservanza del principio del contraddittorio richiede, a norma dell'art. 26 legge fall. (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1981), che il tribunale disponga la comparizione in camera di consiglio dei soggetti che, con riferimento alla specifica materia che costituisce oggetto del giudizio, siano destinatari degli effetti della decisione. Pertanto, nella ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni, č affetto da nullitā il provvedimento con il quale il tribunale decide in ordine al ricorso avverso l'ordinanza di aggiudicazione dei beni senza la preventiva audizione del liquidatore, cui compete la legittimazione passiva nei giudizi relativi ai beni da liquidare.