(massima n. 1)
Il reclamo ex art. 26 legge fall., nella formulazione anteriore al d.l.vo 9 gennaio 2006, n. 5 (applicabile "ratione temporis") apre un procedimento di tipo inquisitorio, nel quale il tribunale, investito di tutta la procedura e nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo sull'operato del giudice delegato, con possibilità di sostituirsi a questi nell'esercizio delle sue attribuzioni, non è vincolato alle richieste delle parti; ne consegue che la conoscenza di ogni atto o documento della procedura ben può essere posta a fondamento della decisione, ancorché l'atto o il documento non abbiano formato oggetto del contraddittorio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso avverso il decreto del tribunale che aveva liquidato le spese e le competenze, relative all'attività professionale svolta a favore del fallito prima e della curatela poi, senza tener conto di quanto contenuto nel fascicolo fallimentare e della documentazione allegata alla richiesta di liquidazione della parcella, non essendovi alcun onere probatorio ulteriore a carico del professionista istante, oltre le produzioni già assolte innanzi al giudice delegato).