(massima n. 1)
Nei procedimenti camerali attivati su istanza di parte, il giudice adito č tenuto a fissare con decreto l'udienza di comparizione con termine per la notifica del ricorso e del decreto alle controparti, ed č altresė tenuto al deposito di tale provvedimento, ma non anche alla sua comunicazione a chicchessia, non essendovi un obbligo del giudice normativamente disciplinato in tal senso, ed essendo viceversa il ricorrente tenuto ad attivarsi per prendere cognizione, in cancelleria, dell'esito del proprio ricorso. (Nella specie, il ricorrente aveva proposto reclamo avverso il decreto con cui il giudice delegato aveva rigettato la sua istanza di liquidazione del compenso per l'attivitā prestata in favore di un fallimento; tale reclamo era stato archiviato per mancata comparizione dell'interessato nell'udienza immediatamente successiva a quella inizialmente fissata, e rinviata di ufficio; avendo il ricorrente chiesto la fissazione di una nuova udienza per la trattazione del reclamo, il presidente del tribunale aveva dichiarato non luogo a provvedere in ordine all'istanza; la S.C., ritenuto che il ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il provvedimento emesso dal presidente del tribunale coinvolgesse anche il precedente provvedimento di archiviazione, lo ha rigettato, enunciando il riferito principio, ed osservando che la mancata comparizione all'udienza successiva era stata determinata dal mancato assolvimento dell'onere posto a carico del ricorrente, il cui adempimento avrebbe consentito a quest'ultimo di prendere atto del rinvio di ufficio dell'udienza).