(massima n. 2)
Il reato di diffamazione è configurabile anche quando la condotta dell'agente consista nella immissione di scritti o immagini lesivi dell'altrui reputazione nel sistema “internet”, sussistendo, anzi, in tal caso, anche la circostanza aggravante di cui all'art. 595, comma terzo, c.p. In detta ipotesi, qualora l'immissione sia avvenuta all'estero, trova applicazione, ai fini della perseguibilità del reato in Italia, la regola dettata dall'art. 6, comma secondo, c.p., dovendosi intendere come “evento” del reato la percezione del messaggio diffamatorio nel territorio nazionale da parte di una indistinta generalità di soggetti abilitati ad accedere al sistema “internet”, nulla rilevando che tra costoro vi sia o possa esservi lo stesso soggetto diffamato.