(massima n. 1)
In tema di trasmissione con mezzi di telecomunicazione di atti relativi a procedimenti giurisdizionali e con riferimento al requisito secondo cui all'avvocato che trasmette l'atto e a quello che lo riceve sia stata conferita procura, richiesto dall'art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, al fine di considerare conforme all'atto trasmesso (nella specie ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione redatto dall'avvocato munito di procura) la copia inviata a mezzo fax al procuratore della controparte, nell'ipotesi di regolamento di giurisdizione, č sufficiente che quest'ultimo abbia ricevuto procura per il giudizio di merito, in riferimento al quale il regolamento č stato proposto, non essendo necessaria la procura speciale per il giudizio di cassazione, dovendosi ritenere che la garanzia dell'effettiva conformitą all'originale sia assicurata dalla qualitą del ricevente, tenuto conto della natura incidentale del regolamento di giurisdizione.